Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026 cambiano le regole sulle comunicazioni ambientali delle imprese. E il rischio più grande potrebbe non essere la sanzione.
Il 27 settembre 2026 entreranno in applicazione in Italia le nuove disposizioni sulle comunicazioni ambientali delle imprese. Il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva UE 2024/825 ("Empowering Consumers"), introduce nel Codice del consumo nuove regole per contrastare il greenwashing, definendo con maggiore precisione quali affermazioni ambientali possono essere utilizzate e quali, invece, sono considerate pratiche commerciali scorrette.
Cosa cambia con il nuovo decreto
Il provvedimento vieta espressamente diverse tipologie di comunicazione ambientale prive di adeguato supporto documentale. Tra queste rientrano i claim ambientali generici come "green", "eco-friendly" o "sostenibile" quando non sono accompagnati da evidenze verificabili. Vengono inoltre limitati i riferimenti a prestazioni ambientali future senza un piano credibile e monitorato, uso improprio di loghi e certificazioni non riconosciute.
Restano ammesse - anzi, incoraggiate - le comunicazioni ambientali basate su dati, standard riconosciuti e certificazioni terze. Le nuove disposizioni interessano l'intera comunicazione aziendale: packaging, pubblicità, siti web, cataloghi, schede prodotto, contenuti social e materiali commerciali, sia nel mercato B2C sia nelle relazioni B2B. Le aziende potranno continuare a valorizzare il proprio impegno ambientale, purché le dichiarazioni siano specifiche, dimostrabili e supportate da dati, standard riconosciuti o certificazioni indipendenti.